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lunedì 15 febbraio 2010

La mia busta paga (Anno I n°2)

L'argomento in questione di questo numero, oltre alla busta paga di gennaio, sarà "La Maternità" e tutto ciò che può verificarsi pre e post parto.
Partiamo prima di tutto con le festività che per il mese di Gennaio che sono 2:
- 1 gennaio: Capodanno;
- 6 gennaio: Epifania.
Tutte e 2 le festività prevedono la classica maggiorazione del 50% nella fascia 8:00-22:00 e 55% nella fascia 22:00-24:00.
Una novità che ritroveremo nella busta paga di gennaio, anche se non palesemente visibile, è il primo aumento frutto del rinnovo del CCNL. Di seguito il dettaglio per i livelli ricoperti nella nostra azienda suddivisi per part-time 4h, part-time 6h e full-time 8h:
2° Livello 01/01/2010: 16,49€ - 24,74€ - 32,98€;
3° Livello 01/01/2010: 18,59€ - 27,88€ - 37,17€;
4° Livello 01/01/2010: 20,27€ - 30,40€ - 40,53€.
MATERNITA'
Il cosiddetto congedo di maternità è una forma di tutela ampia e flessibile, garantita durante la gravidanza e nei primi mesi di vita del bambino. La legge vieta di far lavorare le donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi alla data effettiva del parto. Negli ultimi anni è stata introdotta la cosiddetta flessibilità dell'astensione obbligatoria che consente alla lavoratrice dipendente di ritardare il periodo di assenza obbligatoria fino ad mese prima della data presunta del parto, e di potere così usufruire di quattro mesi di astensione obbligatoria dopo la nascita del bambino, tutto ciò a condizione che il medico specialista ed il medico competente ai fini della prevenzione e della salute nei luoghi di lavoro attestino che ciò non può portare danno alla saluta della madre del bambino.
La prestazione economica di maternità è pari all'80% della retribuzione.
Per ottenere l'anticipazione del periodo di astensione del lavoro (gravidanza a rischio), la lavoratrice deve presentare un'apposita richiesta alla Direzione Provinciale del Lavoro della propria provincia di residenza. La domanda può essere presentata in qualunque momento della gravidanza, per uno o più periodi, in presenza di complicazioni della gestazione o di patologie preesistenti che si presume passano essere aggravate dallo stato di gravidanza.
Terminato il periodo di congedo di maternità, è possibile richiedere ulteriori periodi di assenza per assistere il bambino. Il congedo parentale, meglio conosciuto come maternità facoltativa per la madre, può essere richiesto anche dal padre ed è riconoscibile fino agli otto anni del bambino ed è utilizzabile come segue:
- 6 mesi, continuativi o frazionati, per la madre;
- 6 mesi, elevabili a 7, continuativi o frazionati, per il padre;
- 10 mesi, continuativi o frazionati, qualora sia un solo genitore a prendersi cura del bambino.
I congedi parentali dei due genitori non possono superare complessivamente il limite dei 10 mesi.
La prestazione economica del congedo parentale è pari al 30% della retribuzione.
La lavoratrice madre ha diritto, durante il primo anno di vita del bambino, ai seguenti riposi giornalieri (allattamento):
- 2 ore al giorno, se l'orario di lavoro è pari o superiore alle 6 ore quotidiane, utilizzabili in forma separata (1 ora in entrata ed 1 ora in uscita) o cumulate;
- 1 un'ora al giorno se l'orario di lavoro quotidiano è inferiore alle 6 ore.
Qualora il datore di lavoro metta a disposizione, all'interno dell'azienda, un asilo nido, i riposi giornalieri si riducono della metà.
In caso di malattia del bambino i genitori, alternativamente, hanno diritto ad astenersi dal lavoro:
- fino a 3 anni di età del bambino, senza alcun limite;
- dai 3 agli 8 anni di età del bambino, l'astensione può effettuarsi nel limite di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore.
A breve all'interno del Direttivo Fistel avremo una nuova figura che sarà addetta proprio alla "maternità" al fine di poter meglio supportare, ai fini normativi, questo periodo importante e delicato per le donne in attesa del cosiddetto fiocco da esporre alla porta, rosa o azzurro che sia. Antonio Carbone Sas Fistel

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