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venerdì 6 marzo 2015

I nuovi congedi parentali

A seguito della firma del Presidente della Repubblica, apposta il 4 marzo 2015, dovrebbero entro oggi essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, per poi entrare in vigore già da domani, i decreti attuativi del Jobs Act sul congedo parentale.
Vi anticipiamo pertanto cosa cambierà nella disciplina del congedo parentale col nuovo decreto attuativo del Jobs Act, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio.
Fermo restando la regola per cui, ognuno dei genitori dispone di un periodo di 6 mesi e comunque non più di 10 mesi in totale (estendibili a 11 in casi specifici), il periodo di astensione slitta dagli attuali 8 anni fino ai 12 anni di vita del figlio. Anche il periodo di retribuzione al 30% raddoppia, portando l’età dai 3 ai 6 anni.
Tale astensione è possibile frazionarla in ore, anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel contratto nazionale o aziendale. La fruizione del congedo di maternità/paternità su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell’orario giornaliero (nel nostro caso 3h per un part-time 75%) e non può cumularsi con permessi o riposi. Naturalmente in attesa che il sito dell’INPS preveda tale integrazione per ogni forma contrattuale siamo in attesa delle modalità di richiesta e conseguente fruizione.
I tempi di preavviso/richiesta dei congedi giornalieri non può essere inferiore ai cinque giorni, mentre per quello su base oraria è di due giorni.
E’ inoltre possibile per i full-time richiedere, per una sola volta, il part-time in alternativa al congedo parentale, alla fine del quale l’orario di lavoro ritornerà a tempo pieno.

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