A seguito della firma del Presidente della
Repubblica, apposta il 4 marzo 2015, dovrebbero entro oggi essere pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale, per poi entrare in vigore già da domani, i decreti
attuativi del Jobs Act sul congedo parentale.
Vi anticipiamo pertanto cosa cambierà nella
disciplina del congedo parentale col nuovo decreto attuativo del Jobs Act,
approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 20 febbraio.
Fermo restando la regola per cui, ognuno dei
genitori dispone di un periodo di 6 mesi e comunque non più di 10 mesi in
totale (estendibili a 11 in casi specifici), il periodo di astensione slitta dagli
attuali 8 anni fino ai 12 anni di vita del figlio. Anche il periodo di retribuzione
al 30% raddoppia, portando l’età dai 3 ai 6 anni.
Tale
astensione è possibile frazionarla in
ore, anche nei casi in cui non ci sia regolamentazione specifica nel
contratto nazionale o aziendale. La fruizione del congedo di
maternità/paternità su base oraria è consentita in misura pari alla metà
dell’orario giornaliero (nel nostro caso 3h per un part-time 75%) e non può
cumularsi con permessi o riposi. Naturalmente in attesa che il sito dell’INPS
preveda tale integrazione per ogni forma contrattuale siamo in attesa delle
modalità di richiesta e conseguente fruizione.
I
tempi di preavviso/richiesta dei congedi giornalieri non può essere inferiore ai
cinque giorni, mentre per quello su base oraria è di due giorni.
E’ inoltre possibile per i
full-time richiedere, per una sola volta, il part-time in alternativa al congedo
parentale, alla
fine del quale l’orario di lavoro ritornerà a tempo pieno.
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