Con il Decreto legislativo 80 del 15/06/2015,
pubblicato ieri in Gazzetta ufficiale, entrano in vigore le modifiche relative
al congedo parentale per tutto il 2015. In primis l'utilizzo dei congedi viene esteso ai
primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni), inoltre eleva
conseguentemente ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3
anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità
pari al 30% della retribuzione.
Di particolare rilievo la conferma della possibilità
di fruizione del congedo parentale su base oraria, anche laddove non
previsto dalla contrattazione collettiva, in misura non superiore alla metà
dell’orario medio giornaliero.
Anche il periodo minimo di preavviso per fruire
del congedo parentale, per la fruizione su base oraria il termine minimo di
preavviso è fissato in 2 giorni (salvo regolamentazioni aziendali).
Tali norme hanno validità anche dall’ingresso del
minore in famiglia in caso di adozione e di affidamento, estende le
medesime tutele ai genitori adottivi o affidatari.
Antonio Carbone
Nessun commento:
Posta un commento