Il
nostro CCNL delle TLC, all'Art. 42, disciplina la Tredicesima come segue:
1. L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno
al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima
mensilità di importo ragguagliato all’intera retribuzione mensile percepita.
2. La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla
vigilia di Natale.
3. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di
lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova ha diritto a
tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità quanti sono i mesi
di anzianità di servizio presso l’azienda. La frazione di mese superiore a
quindici giorni va considerata a questi effetti come mese intero.
Di seguito riportiamo gli importi calcolati
della Tredicesima tenendo conto della tipologia contrattuale, gli scatti di
anzianità ed il livello inquadramentale.
Antonio
Carbone
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