La DIS-COLL è l’assegno di
disoccupazione per gli iscritti alla “Gestione Separata”,
non pensionati e privi di partita IVA e che abbiano perduto involontariamente
l'occupazione. Per il diritto alla DIS-COLL i Collaboratori, il cui rapporto
sia cessato a partire dal 1° gennaio 2016, devono
essere in possesso dei seguenti requisiti:
-
stato
di disoccupazione al momento della domanda;
- almeno tre mesi di
contributi accreditati nella Gestione Separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro
fino al giorno di disoccupazione.
---
La misura della DIS-COLL sarà
pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della
cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi,
con i seguenti limiti:
- se il reddito medio non supera i 1.195€ mensili, l'indennità sarà
pari al 75% del reddito;
- se si superano i 1.195€ mensili, l'indennità sarà pari al 75% del reddito
+ il 25% della differenza tra reddito medio e 1.195€;
- l'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300€ mensili;
- l'importo andrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire
dal quarto mese.
---
L'indennità
spetta per un numero di mesi pari alla metà della durata del contratto di
collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno antecedente la cessazione del
rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro. In ogni caso la
durata non può superare i 6 mesi. I collaboratori devono
presentare la domanda all'INPS entro 68 giorni dalla
data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza.
Antonio Carbone
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