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domenica 24 settembre 2017

La DIS-COLL (disoccupazione per i Collaboratori) diventa stabile dal 1° Luglio 2017

La DIS-COLL è l’assegno di disoccupazione per gli iscritti alla “Gestione Separata, non pensionati e privi di partita IVA e che abbiano perduto involontariamente l'occupazione. Per il diritto alla DIS-COLL i Collaboratori, il cui rapporto sia cessato a partire dal 1° gennaio 2016, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- stato di disoccupazione al momento della domanda; 
- almeno tre mesi di contributi accreditati nella Gestione Separata tra il 1° gennaio dell'anno solare precedente la data di cessazione dal lavoro fino al giorno di disoccupazione.
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La misura della DIS-COLL sarà pari al 75% del reddito dichiarato ai fini contributivi per l'anno della cessazione dal lavoro e per quello precedente, diviso per il numero di mesi di contributi, con i seguenti limiti:
se il reddito medio non supera i 1.195€ mensili, l'indennità sarà pari al 75% del reddito;
- se si superano i 1.195€ mensili, l'indennità sarà pari al 75% del reddito + il 25% della differenza tra reddito medio e 1.195€;
- l'indennità mensile, in ogni caso, non potrà superare i 1.300€ mensili;
- l'importo andrà ridotto progressivamente del 3% al mese a partire dal quarto mese.
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L'indennità spetta per un numero di mesi pari alla metà della durata del contratto di collaborazione calcolato dal 1° gennaio dell'anno antecedente la cessazione del rapporto di collaborazione e il giorno di cessazione dal lavoro. In ogni caso la durata non può superare i 6 mesi. I collaboratori devono presentare la domanda all'INPS entro 68 giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza.
Antonio Carbone

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