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mercoledì 9 febbraio 2011

Certificato di malattia e visita fiscale

Certificato elettronico
Con il Collegato Lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge 1167 del Marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo è sostituito nel settore privato dal certificato elettronico. Il medico base compila il certificato di malattia in una sezione nel sito dell'INPS, che invia in automatico una copia alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro presso il sito Italia.gov (ogni persona giuridica è obbligata ad averne una). Quindi, non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al massimo un giorno), l'informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL, datore di lavoro).
Reperibilità del lavoratore
I contratti nazionali obbligano il lavoratore in malattia ad avvisare tempestivamente il datore e a fornire un indirizzo dove è reperibile, che può differire da quello di residenza. Il medico deve recarsi al domicilio indicato dal lavoratore, negli orari di reperibilità imposti dalla legge. Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7 con la reperibilità delle fasce dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00. Il lavoratore può rifiutare l'ingresso ai medici che si presentano fuori dell'orario di reperibilità. Tale rifiuto non costituisce per il datore titolo per valutare un'assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, né per l'INPS di non pagare al lavoratore l'indennità di malattia.
Post-visita fiscale
Una volta ricevuto la visita fiscale che conferma la prognosi il lavoratore non è più soggetto alle fasce di reperibilità in quanto "già controllato". Ulteriori richieste di visite da parte dei datori di lavoro configurano il reato di vessazione. Secondo la Cassazione, è risarcibile il danno causato al lavoratore dalla richiesta da parte del datore di lavoro di continue visite domiciliari, che ignorano l'esito di precedenti controlli che confermano la persistenza della malattia, configurano un intento persecutorio suscettibile di causare addirittura un aggravamento della malattia del dipendente.
Assenza ingiustificata
Se il medico non trova il lavoratore nel domicilio indicato durante l'orario di reperibilità, resta a carico del lavoratore un'assenza ingiustificata a meno ché non abbia giusto motivo. Resta al lavoratore l'onere della prova, che può esentarlo da un'assenza ingiustificata, per le motivazioni tipizzate nei contratti nazionali: cause di forza maggiore, acquisto di farmaci, visite specialistiche o terapie legate alla malattia in corso (Corte Costituzionale sentenza n. 78 del 26.1.1988: prevede la possibilità del lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilità alla visita fiscale). Se il lavoratore non si presenta il giorno successivo, scatta di nuovo un'assenza ingiustificata.
Ferie
La malattia non può essere conteggiata nel periodo di ferie in quanto ne impedisce il godimento e pregiudica la funzione di riposo e recupero delle energie psico-fisiche. Se il lavoratore presenta regolare certificato medico, il periodo di ferie è sospeso per tutta la durata della malattia, e avrà diritto a godere di altrettanti giorni di ferie in un periodo successivo (in proposito a nulla rileva che il lavoratore si trovi nello stesso luogo dove si è recato per le ferie). Al termine del periodo di malattia, il lavoratore perde il diritto a continuare le ferie richieste in precedenza fino alla data concordata col datore, ed è tenuto a presentarsi nella sede di lavoro.
Antonio Carbone
Resp. Area Fiscale FISTel-CISL

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