Approvata con la Legge di Stabilità 2014 (L. 27 dicembre 2013 n. 147), si chiamerà IUC (Imposta Unica Comunale) la nuova tassa immobiliare, composta da IMU, TASI (tributo sui servzi
indivisibili dei comuni) e TARI (Tassa sui rifiuti). Per il pagamento della nuova tassa si utilizzerà un
solo bollettino predisposto dai comuni e suddiviso in quattro rate: entro il
giorno 16 dei mesi di gennaio, aprile, agosto e dicembre; all'interno del
bollettino si troveranno i tre importi.
IMU: A pagare l’IMU, come la conosciamo oggi, saranno tutti i proprietari di
immobili, tranne per la prima casa, intendendo per tale la prima abitazione di
cui si viene in possesso, ubicata nel Comune in cui si ha la residenza, indipendentemente se abitata o meno. Gli immobili diversi dalla prima
casa pagheranno l’Imu. Spetterà ai Comuni determinare le aliquote, a condizione
che la somma dell’aliquota dell’Imu e di quella della Tasi non superi il 10,6
per mille che corrisponde all’attuale aliquota massima per l’Imu.
TASI: Si tratta della tassa sui servizi comunali indivisibili, come la manutenzione del manto
stradale, la pubblica illuminazione, ecc. L'aliquota va dall'1 al 2,5 per mille (tetto massimo
solo per il 2014). Per le seconde case la somma dell'imposta municipale e il
tributo sui servizi, come anticipato nell’Imu, non potrà superare il tetto
massimo del 10,6 per mille. I comuni potranno prevedere riduzioni ed esenzioni
nel caso di abitazioni con un unico occupante, abitazioni tenute a disposizione
per uso stagionale o ad altro uso limitato e discontinuo, locali diversi dalle
abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo
o ricorrente, abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora
per più di sei mesi l'anno all'estero, fabbricati rurali ad uso abitativo,
superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie
stessa. Alla cassa saranno chiamati il proprietario per la prima casa e
l'inquilino per le seconde case. La TASI assorbirà la
maggiorazione della Tares pari a 30 centesimi a metro quadro e sarà sia a
carico del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.
TARI: Il tributo resta commisurato ai metri quadrati. La
componente sui rifiuti per il 2014 non potrà superare quella del 2013.
Antonio Carbone
Nessun commento:
Posta un commento